![]() ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N. 91236/24903
STATUTO 1. DENOMINAZIONE 1.1 È costituita un' associazione denominata PASSI - "Professionisti Associati Scienze Motorie Sportive Italiane" (di seguito l' Associazione o PASSI). 2. SEDE 2.1 La PASSI ha sede legale in Orbassano, Strada Piossasco, 27 3. SCOPO SOCIALE 3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro 3.2 È apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. E' infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. 3.3 L' Associazione si propone di:
4. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE 4.1 La PASSI ha durata a tempo indeterminato. 5. ATTIVITA' SOCIALI 5.1 L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività od operazione ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, - creare un polo culturale di riferimento nel campo della cooperazione tra l'Università ed il mondo lavorativo in genere che coinvolgerà il futuro del Laureato in Scienze Motorie, realizzando: incontri, conferenze, convegni, congressi, forum, tavole rotonde, gruppi di discussione e di ricerca, seminari, corsi di formazione in genere, attività ludiche e sportive, eventi culturali e sportivi, per promuovere la diffusione di ogni informazione e/o dato per l'elevazione professionale, culturale degli Studenti e Laureati in Scienze motorie;
6. ASSOCIATI 6.1 Il numero dei soci è illimitato. 6.2 Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: Abbiano conseguito la laurea in Scienze Motorie presso una delle facoltà italiane di Scienze Motorie, sia essa di primo o secondo livello (laurea specialistica). Abbiano conseguito un titolo europeo equivalente alla laurea in Scienze Motorie che sia stato riconosciuto nell'ordinamento italiano secondo le vigenti normative; Siano iscritti ad un corso di laurea in Scienze Motorie; - Abbiano conseguito il diploma ISEF; 6.3 Alla Associazione possono altresì aderire le associazioni locali, provinciali o regionali di categoria che perseguano le medesime finalità del presente Statuto o comunque finalità che non contrastino con quelle contenute nel presente Statuto. 6.4 I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento. 7. SOCI FONDATORI 7.1 Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo. 8. ULTERIORI CATEGORIE DI SOCI 8.1 Soci Ordinari: sono coloro che presentano i requisiti di cui al precedente art.6 e che vengono ammessi all'Associazione ai sensi del successivo art.9. 8.2 Soci Sostenitori: sono coloro che hanno pagato una quota che sarà stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. 8.3 Soci Onorari: vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono particolarmente distinti nelle questioni che interessano la vita dell'associazione. Non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. 8.4 I Soci Sostenitori ed Onorari non hanno diritto al voto. 9. MODALITA' DI AMMISSIONE 9.1 Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle modalità da questo stabilite. 9.2 È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. 9.3 La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. 9.4 Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso mediante lettera raccomandata A/R entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva e non impugnabile il Collegio dei Probiviri nella sua prima convocazione e comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso. 9.5 La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota associativa annuale sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. 9.6 Qualora la predetta quota non venga versata il socio perde automaticamente la sua qualità di socio ed è escluso dall'associazione, senza necessità di ulteriore preavviso. 9.7 È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall'art.5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97. 10. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 10.1 Fatta eccezione per le previsioni di cui all'art.8, tutti i soci (siano essi una persona fisica o un'associazione):
10.2 Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. 10.3 I soci sono tenuti:
11. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE 11.1 Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario, da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. 11.2 Il recesso volontario non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale né della quota di iscrizione. 11.3 Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale, per aver commesso azioni ritenute disonorevoli sia all'interno che all'esterno dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. 11.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art.9.6 del presente statuto, l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. 11.5 I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione e della quota associativa annuale. 11.6 I soci esclusi per altri motivi non possono essere riammessi, fatta eccezione per l'ipotesi di accoglimento del ricorso di cui al successivo art.11.7. 11.7 I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. 11.8 Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. 12. QUOTE SOCIALI 12.1 Ai sensi di quanto stabilito dall'art.5, comma 1, del D.Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili. 13. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 13.1 Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
14. FONDO SOCIALE 14.1 Il fondo sociale è costituito:
14.2 Il fondo sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota. 15. ESERCIZIO SOCIALE 15.1 L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. 15.2 L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali. 16. BILANCIO 16.1 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. 16.2 Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 17. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEI RESIDUI ATTIVI 17.1 È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. 17.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. 18. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 18.1 Sono organi dell'Associazione:
19. ORGANI LOCALI 19.1 Al fine di raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione opera anche a livello locale. 19.2 Il Consiglio Direttivo, alla luce delle esigenze che si manifestano nel corso della vita dell'Associazione, potrà nominare:
20. ASSEMBLEA 20.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione 20.2 L'Assemblea è convocata, ai sensi dell'art.2538 del Codice Civile, con annuncio scritto inviato, anche a mezzo fax o e-mail, al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta. 20.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. 20.4 Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. 20.5 L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:
20.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza. 20.7 L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. 20.8 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima ed è idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto. 20.9 Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art.8. 20.10 I soci rappresentati da associazioni votano a mezzo del loro legale rappresentante o a mezzo di rappresentante nominato ad hoc ed hanno diritto ad un solo voto. 20.11 Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. 20.12 Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. 20.13 Ogni socio, fatta eccezione per le associazioni, può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. 20.14 All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati, anche se senza diritto di voto. 20.15 Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. 20.16 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione. 20.17 Le delibere dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 20.18 Le delibere dell'Assemblea relative alle modifiche dello Statuto sono validamente assunte con la maggioranza dei voti rappresentanti i due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto al voto e che, comunque, rappresentino la maggioranza più uno degli associati aventi diritto al voto. 20.19 Qualora la maggioranza di cui all'art.20.18 non venga raggiunta nella prima votazione, le delibere di cui al medesimo articolo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 20.20 Le delibere dell'Assemblea relative allo scioglimento dell'Associazione e successivi provvedimenti, sono validamente assunte con la maggioranza dei voti rappresentanti i quattro quinti (4/5) dei presenti aventi diritto al voto e che, comunque, rappresentino la maggioranza più uno degli associati aventi diritto al voto. 20.21 Qualora la maggioranza di cui all'art.20.20 non venga raggiunta nella prima votazione, le delibere di cui al medesimo articolo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 21. CONSIGLIO DIRETTIVO 21.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. 21.2 Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. 21.3 In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
21.4 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre (3) anni, con le maggioranze richieste dall'art.20. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato contestualmente alla Costituzione dell'Associazione e dura in carica cinque (5) anni. 21.5 Esso è composto da un numero minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. 21.6 Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto quanto viene a mancare il numero minimo di Consiglieri di cui al precedente art.21.4. 21.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, con ogni mezzo di comunicazione che garantisca la ricevuta ivi compresi fax ed e-mail, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. 21.8 Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. 21.9 Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. 21.10 Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. 21.11 Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. 21.12 I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. 21.13 Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. 21.14 Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri, stabilendone i relativi poteri. 22. PRESIDENTE E PRESIDENTE VICARIO 22.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. 22.2 Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. 22.3 Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. 22.4 Il Presidente Vicario sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di un suo impedimento temporaneo, o assenza, ovvero per delega dello stesso. 23. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 23.1 L'Assemblea elegge i tre (3) Probiviri, scelti tra persone associate (anche se Soci Sostenitori o Onorari) di riconosciuto prestigio e di cui almeno uno (1) regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati. 23.2 I Probiviri sono eletti per anni tre (3) e sono rieleggibili. 23.3 Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all'art. 825 c.p.c., sulle questioni relative all'ammissione od espulsione degli associati e su ogni altra questione che possa insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. 24. REVISORI DEI CONTI 24.1 Ove richiesto dalla legge, verrà eletto un Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra soggetti iscritti negli appositi albi, secondo le vigenti disposizioni normative. 24.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. 24.3 I Revisori, regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, hanno il compito di esercitare un attivo controllo sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e l'organizzazione contabile della stessa. 24.4 Delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, deve essere redatto il verbale, da trascriversi nell'apposito registro. 24.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. 25. ALTRI ORGANI SOCIALI 25.1 Il Segretario ha il compito di dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo; provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne riporta il testo negli appositi libri sociali; attende alla corrispondenza. 25.2 Il Tesoriere ha il compito di svolgere mansioni di ordinaria amministrazione, comprendendosi tra questi, le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute. 25.3 Sono entrambi nominati dal Consiglio Direttivo. 26. CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI 26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. 26.2 Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione. 26.3 Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio. 26.4 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. della data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 26.5 L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione. 26.6 La sede dell'arbitrato sarà scelta dal Collegio Arbitrale che giudicherà adottando il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. 27. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 27.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 27.2 Lo scioglimento anticipato dell'associazione può essere stabilito dall'Assemblea, con delibera motivata assunta a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto al voto. 28. RINVIO 28.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt.36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute. In originale firmati: SEBASTIANO ERBI COSIMO CAPONE SALVATORE COMPAGNONE GIUSEPPE POLOMBELLA GIANCARLO GRASSI REVERDINI
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